Battesimo

La nascita di un bambino è partecipata a tutta la comunità con il suono a festa delle campane.
Lungo l’anno il battesimo viene amministrato nella veglia Pasquale, in alcune domeniche nella messa delle 10,30, altre alle 11,30 o alle 15,00 e una volta nella messa delle ore 18,00.
I genitori fissano la data in accordo con il parroco che visiterà la famiglia per un incontro e per la compilazione dei documenti.
Nelle feste patronali c’è la celebrazione della memoria del Battesimo alla quale sono invitate le famiglie dei battezzati dell’ultimo anno.
Si ricorda che è necessaria la figura di una persona che faccia da padrino o madrina. Se se ne scelgono due, devono essere un padrino e una madrina (cioè un maschio e una femmina e non due padrini o due madrine). Se soltanto una, è indifferente.
Questa è una regola che non è decisa dalle singole Parrocchie, ma dal Diritto Canonico e alla quale anche noi dobbiamo adeguarci.


Can. 872 - Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell’iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzando conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.


Can. 873 - Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.


Can. 874 - §1. Per essere ammesso all’incarico di padrino, è necessario che:

1) sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico;

2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un’altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l’eccezione;

3) sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione, il santissimo sacramento dell’Eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume;

4) non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;

5) non sia il padre o la madre del battezzando.

  §2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.

 

Gli interessati chiederanno al Parroco della loro Comunità il certificato per tale compito.
Le deleghe per Battesimi fuori Parrocchia (cioè far battezzare il figlio non nella comunità di appartenenza) possono essere richieste solo per seri motivi (non certo, ad esempio come già capitato, per la vicinanza al Ristorante o per far felice la bisnonna, o perché le foto vengono meglio da un’altra parte,…)
Ancora, le date dei Battesimi sono indicate sulla guida pastorale, sono quelle e solo quelle, per affermare sempre più la verità del Sacramento come di un gesto comunitario e mai come un quadretto intimistico e sganciato dalla Parrocchia. E poi perché il calendario è già abbastanza pieno.